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Art. 49 C.d.S. – I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

  • veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
  • veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
  • carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

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