Art. 49 C.d.S. – I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
- veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.